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calcolo del contributo

10.000 €, più quota base per numero dei lavoratori

Calcolo ed erogazione del contributo
 
1. Successivamente al termine di presentazione (20 giugno), l’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’Istanza. L’Agenzia delle entrate, procede prioritariamente a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto che ha validamente presentato istanza per il contributo, le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 43-bis, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, con un limite massimo di 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Le eventuali risorse finanziarie rimanenti stabilite dal citato articolo 43-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, che non comprendono l’ammontare che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto con l’istanza di cui al presente provvedimento e indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, sono ripartite tra tutti i soggetti beneficiari in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.
 
2. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione di cui al punto 1 e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza delle lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
 
3. L’erogazione del contributo di cui al punto precedente, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
 
4.  L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
 
5. Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000euro, nell’area riservata citata al punto 4. è comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il richiedente deve trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo), oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.