come ottenere il contributo
Le imprese devono compilare apposita istanza sul sul sito dell'Agenzia delle entrate, dal 6 al 20 giugno.
1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
1.1 È approvato l’allegato modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva” (di seguito “Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
1.2 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2021 (di seguito “decreto interministeriale”);
– l’attestazione di svolgere servizi di ristorazione collettiva, così come definiti al comma 2 dell’art. 4 del decreto interministeriale, mediante codice ATECO 2007 56.29.10 “Mense” o 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”;
– la dichiarazione che i ricavi del 2019 siano stati generati per almeno il 50% da corrispettivi derivanti da contratti di ristorazione collettiva;
– l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
– l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2020 di almeno il 15% rispetto a quelli del 2019;
– l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
– l’attestazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;
– la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 3 dell’art. 4 del decreto interministeriale;
– l’indicazione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
1.3 L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442. Nell’istanza è indicato l’ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea.
L’istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da restituire in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.
1.4 In particolare, nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante sottrazione dal contributo richiesto con l’istanza di cui al presente provvedimento, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L’istanza contiene, altresì, il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, come previsto dal citato Provvedimento del 27 aprile 2022.
1.5 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.
2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
2.1 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.
2.2 La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.3 L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
2.4 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022.
2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
2.6 A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
2.8 In aggiunta, qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
qui di seguito puoi scaricare
- Istanza per la richiesta del contributo
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche