Soggetti beneficiari
Imprese che svolgono servizi di ristorazione collettiva, che nel 2020, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 15%
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15 (quindici) per cento, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva, ai fini del presente decreto, si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:
a) 56.29.10 “Mense”;
b) 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6,
devono:
a) risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
c) presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i contratti di cui al comma 2;
d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e
piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.